IL TRIBUNALE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale
n. 618/2003  RGNR  nei  confronti  di Velea Cristian difeso dall'avv.
Gasparini   del  Foro  di  Torino,  sostituito  dall'avv.  Caranzano,
sottoposto  ad indagini per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter,
d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.
    All'udienza  di  convalida  il  difensore  sollevava questione di
legittimita'  costituzionale dell'articolo in esame per contrasto con
gli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione.
    L'arresto   risulta   essere   stato  eseguito  in  presenza  dei
presupposti  richiesti  dalla  norma, quindi convalidabile, ma questo
giudice ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  sollevata, pertanto non e' possibile procedere alla
convalida.
    La  questione  sollevata,  anzitutto,  risulta  essere  rilevante
rispetto  al  procedimento  in  corso  proprio  in  quanto esistono i
presupposti per convalidare l'arresto.
    In  effetti  la  norma in questione, l'art. 14, comma 5-quinquies
del  d.lgs.  n. 286/1998  solleva  dei  dubbi  in  relazione alla sua
conformita' con alcune disposizioni costituzionali.
    1.  -  Pare confliggere con l'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo  della  ragionevolezza ed uguaglianza, allorche' per il reato
in  esame viene previsto l'arresto obbligatorio pur trattandosi di un
reato  contravvenzionale punito anche modestamente (con un massimo di
un anno di arresto).
    L'art. 380  c.p.p.,  al contrario, prevede l'arresto obbligatorio
solo  in  caso  di delitti di particolare gravita' o di pericolosita'
sociale  (quale  il  furto  in abitazione o con strappo). Il reato in
esame,  invece, punisce un comportamento sostanzialmente diverso, che
deve   ritenersi,   tenendo   conto  della  stessa  qualificazione  e
quantificazione  della  pena  assegnata  dal  legislatore, di allarme
sociale.
    Pertanto   non   si   comprende   la  disparita'  sostanziale  di
trattamento  tra  chi  viene colto in flagranza di questo reato e chi
invece  viene colto in flagranza di altro reato di pari gravita', nel
primo caso e' obbligatorio l'arresto, nell'altro neppure e' previsto.
    2. - L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione
in  esame  sembra  porsi  in  contrasto  anche  con  l'art. 13  della
Costituzione  che  prevede che la privazione della liberta' personale
solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza.
    In vero non sembrano sussistere i due requisiti.
    L'arresto  non  puo' considerarsi «necessario» in quanto non puo'
essere  preordinato  alla  applicazione  di  alcuna misura cautelare,
venendo cosi' meno alla sua funzione essenziale.
    Inoltre,  neppure puo' considerarsi «urgente» poiche' il giudizio
direttissimo  richiede  una  situazione di particolare evidenza della
prova e non necessariamente un precedente arresto.
    Neppure puo' considerarsi agevolativo di una eventuale espulsione
dello  straniero  dal  momento  che  la  detta espulsione puo' essere
seguita   indipendentemente   da   qualsiasi  tipo  di  provvedimento
giudiziario, trattandosi di un atto di natura amministrativa affidata
alle forze di polizia.